Normative GPL
Normativa serbatoi per GPL fino a 13,00 MC.
Ministero dell'Interno - Decreto 14 Maggio 2004
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m3.
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1984 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
Rilevata la necessita' di aggiornare le vigenti disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di
G.P.L. aventi capacita' complessiva non superiore a 13 m3;
Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi aventi capacita' geometrica complessiva non superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli.
continua ...
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